LEGGE 11 novembre 2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, (sblocca Italia) recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivitàproduttive. (14G00176) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 -Suppl. Ordinario n. 85) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2014

Articolo 6-ter (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica). Comma 2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 e’ aggiunto il seguente: 135-bis
(Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici)
Quali sono gli Impianti di comunicazione elettronica ?
reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, [inclusi gli elementi di rete non attivi]*, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;”

Dal 1 LUGLIO 2015 Tutti i nuovi edifici devono prevedere:

un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativie da impiantidi comunicazione ad alta velocitàin fibra otticafino ai punti terminali di rete.
obbligo per edifici nuovi e per: Opere che richiedono permesso di costruire (ai sensi DPR 380/01, art. 10, comma 1, lettera c)

L’articolo 10 prevede:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione urbanistica
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unitàimmobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A*, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta e’ rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3″».