NORMATIVA SULLE ANTENNE TV

NORMATIVA SULLE ANTENNE TV

Tra le questioni che più frequentemente provocano quelle che sono comunemente note come “liti da cortile”, vi sono senza dubbio le diatribe originate dalla decisione presa da parte di singoli condomini, quando non da parte del condominio nel suo complesso in sede di assemblea, di installare antenne televisive, con tutto ciò che ne consegue in materia di posa di cavi, derivazioni, lavori accessori e conseguente ripartizione delle relative spese.

Per orizzontarsi con una buona sicurezza in questa materia va in primo luogo menzionato il testo dell’articolo 21 della Costituzione italiana (e..sì, la materia è complessa e vola molto in alto….almeno all’inizio), il cui dettato provvede a tutelare la libera manifestazione del pensiero, quale che sia il mezzo di diffusione scelto, ivi compresi – come naturale – la televisione e la rete internet. Da questo diritto, costituzionalmente garantito, discende ovviamente il conseguente diritto di ricevere i messaggi diffusi contenenti l’espressione del pensiero di cui sopra si faceva cenno e quindi che tutti i mezzi atti a trasmettere, diffondere, ricevere o veicolare un’espressione di pensiero, comprese quindi antenne (satellitari e non) e, per esempio, fibre ottiche (vedi il caso dei collegamenti alla rete internet), godono in un importante ombrello di tutele.
In questo ambito, il lavoro di enumerazione dei testi con cui il legislatore è via via intervenuto in materia parte dalla Legge 554/1940, cui va affiancato il testo del DPR 156 del 29 marzo 1973, alcuni dei cui articoli sono stati inseriti nel D.Lgs. 259/2003.
Dal combinato disposto di tali norme si deduce che (vedi articolo 90 D.Lgs 259/2003) gli impianti di reti di telecomunicazione e le opere di uso privato ad esse accessorie ed indispensabili per il loro funzionamento “possono essere dichiarati di pubblica utilità” mentre (vedi articolo n. 91 del citato D.Lgs 259/2003) “i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”. Viene quindi chiarito che il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
Il vicino inoltre non può negare il passaggio attraverso i propri locali agli operai che devono eseguire i lavori di installazione né può richiedere somme di denaro a titolo di indennizzo. In caso di rifiuto è possibile chiedere un provvedimento di urgenza al giudice (ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile).
Va poi ricordato l’articolo 2 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con cui viene ribadito che “gli articoli 90 e 91 del D.Lgs 259/2003 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza”. Inoltre la norma specifica che l’installazione di reti di comunicazione in fibra ottica necessita esclusivamente di DIA (Denuncia Inizio Attività) e che i relativi lavori sono “assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”; ne consegue che, nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione così come previsto dalle lettere a) e d) dell’articolo 31 Legge 457/78, il costruttore dell’immobile può essere obbligato a versare all’amministrazione comunale una somma a titolo di oneri di urbanizzazione o, alternativamente, ad eseguirli direttamente a scomputo degli oneri medesimi.
Gli orientamenti della giurisprudenza
L’ampio margine di libertà garantito dal legislatore a chi intende installare antenne televisive non significa tuttavia totale assenza di limitazioni: limitazioni che vengono dalla giurisprudenza secondo la quale, per esempio, non è possibile far passare i cavi all’interno dei locali del vicino se è materialmente possibile trovare loro un’altra e diversa collocazione all’interno dei propri (non importa se i lavori per farlo comportano una spesa maggiore di quella che deve essere sostenuta passando dai locali del vicino). – Corte d’Appello di Milano, sentenza 30 giugno 1995. Analogamente non è lecito installare un’antenna televisiva sul lastrico solare ad uso esclusivo di un altro proprietario se esiste una torretta condominiale utilizzabile allo scopo (Cassazione, 21 aprile 2009, sentenza n. 9427). Va poi ricordato che l’intrusione nello spazio altrui è lecita solo nel caso in cui il rapporto di vicinato sia tra condomini e non tra proprietà distinte, anche se confinanti con il palazzo condominiale stesso (Cassazione, 1° dicembre 1997, sentenza n. 12134).
Per quanto riguarda il caso dell’installazione di cavi in fibra ottica, il D.Lgs. 259/2003 stabilisce anche che “i fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”.
Secondo una consolidata giurisprudenza, il regolamento condominiale può utilmente prevedere regole per la collocazione di antenne televisive, a patto che non ne vieti l’installazione: è pertanto possibile prescrivere il posizionamento delle antenne su di un lato piuttosto che sull’altro dello stabile per i motivi più disparati. È poi opportuno ricordare che quanto il legislatore ha previsto in riferimento alle antenne televisive private riceventi vale anche per quelle emittenti (in altre parole le antenne emittenti dei radioamatori).
In conclusione va poi ricordato che la Legge 249 del 31 luglio 1997, all’art. 3, comma 13, stabilisce il principio secondo cui i sistemi di ricezione negli immobili condominiali devono essere centralizzati sia nel caso in cui l’edificio sia di nuova costruzione sia nel caso in cui sia stato sottoposto ad interventi di “ristrutturazione generale” (il termine utilizzato in questo caso dal legislatore è piuttosto “atecnico”, non è previsto dalle norme in materia di recupero edilizio e presumibilmente intende indicare interventi consistenti sull’organismo edilizio con eventuale modifica della destinazione d’uso), aggiungendo che le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di emanare un regolamento relativo alle installazioni nei centri storici.